Per colmare l’esigenza di riformare la materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuale, è stato redatto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che disciplina le procedure d’allerta che le imprese devono attivare rilevare tempestivamente la crisi.

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), con riferimento all’istituto dell’allerta, ha previsto l’entrata in vigore scaglionata nel tempo delle relative norme ivi contenute.

Obiettivo principale della Riforma è quello di favorire una tempestiva emersione della crisi, consentendone una adeguata gestione in una fase antecedente al manifestarsi dell’insolvenza, nell’ottica di conservazione dell’attività d’impresa e dei valori aziendali.

I principi generali, imposti dalla legge delega, che connotano la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali sono i seguenti:

Indicatori e indici della crisi

I soggetti ai quali si applica la procedura di allerta, devono tener conto degli indicatori di crisi, individuati nell’art.13 co.1 del CCI, che vengono così definiti: “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano:

Adeguati assetti societari

Dal 16 marzo 2019 scatta l’obbligo, per le società, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni per consentire la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. Inoltre, diventa operativo l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e la tutela della continuità aziendale. Modificate anche le norme per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, con un ampliamento della platea delle società tenute ad adeguarsi. Come si devono organizzare le imprese?

L’art. 375 CCI “Assetti organizzativi dell’impresa” modifica l’art. 2086 c.c. con la previsione di una nuova rubrica che diventa “Gestione dell’impresa” e con l’inserimento di un secondo comma, in forza del quale viene istituito a carico degli imprenditori che operino in forma societaria o in forma collettiva:

I principi generali che rappresentano il contenuto dell’art. 2086 c.c. vengono adattati all’interno dei tipi societari per mezzo dell’art. 377 “Assetti organizzativi societari”, disposizione che, selezionando una ad una le vigenti norme del codice civile relative all’amministrazione della società, modifica gli artt. 2257, 2380 – bis, 2409 – novies, e 2475 c.c. enunciando principi che fino ad oggi erano esplicitati con riguardo all’amministrazione delle sole s.p.a. e cioé che la gestione dell’impresa spetta agli amministratori che hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Volendo dare una chiave di lettura a quanto richiesto dal legislatore, potremmo affermare che l’assetto organizzativo adeguato si realizza mediante l’assegnazione di ruoli e compiti e, quindi, di responsabilità ai membri dell’organizzazione. Il che vuol dire adottare un impianto di processi e procedure, tese all’efficientamento dell’attività di direzione e delle attività operative dell’impresa. Attenzionare l’assetto organizzativo vuol significare, in prima istanza, individuare i punti di snodo dell’organizzazione dell’impresa, i medesimi che spesso rappresentano i punti di forza o di debolezza della realtà aziendale. Quest’ultimi quale rischio da monitorare per prevenire un eventuale status di insolvenza, in relazione all’acquisizione di informazioni non tanto quantitative, quanto piuttosto qualitative.

 

 

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