Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore dal 15.08.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Agosto” contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”
Di seguito riportiamo in sintesi una rassegna delle novità.
Novità Decreto Agosto
PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020
In relazione alle società/associazioni/imprese “interessate” dagli ISA, il c.d. “Decreto Agosto” prevede la proroga anche del termine di versamento della seconda/unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP.
Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020).
Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
Il c.d. “Decreto Agosto” in relazione alle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali;
ha ulteriormente differito i termini previsti dal precedente c.d. “Decreto Rilancio”.
Pertanto, i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16/09/2020
Il Legislatore nel c.d. “Decreto Agosto” ha previsto un’ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16/09/2020, con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.
Il contribuente ha a disposizione 2 alternative:
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio”;
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 limitatamente al 50% delle somme dovute in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio” e beneficiare dell’ulteriore rateizzazione (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. “Decreto Agosto”.
PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia.
In particolare si rammenta che:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Ora il nuovo termine è differito al 31.1.2021.
Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:
- già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
Il comma 3 dell’art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.
Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.
AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE
Il legislatore, in deroga alla precedente norma, ha ora disposto che gli aiuti (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE
Il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.
Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Ora la norma dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020).
INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI
Con l’art. 44, DL n. 34/2020 è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 – 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1.
Ora sono stati rivisti i parametri e pertanto in caso di acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo ovvero in assenza di rottamazione il contributo è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per Km.
Si invita a contattare lo Studio per maggiori informazioni al riguardo.
RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA / PARTECIPAZIONI
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).
Si invita a contattare lo Studio per maggiori informazioni al riguardo.
“ESTENSIONE” NUOVA DETRAZIONE 110%
Nell’ambito della disciplina per la fruizione della nuova detrazione del 110% è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9. Modificando la norma il Legislatore dispone ora che per le unità immobiliari di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l’esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico.
INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI “PORTA A PORTA”
Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori settore turismo/stabilimenti termali – stagionali/intermittenti/occasionali/venditori “porta a porta” – lavoratori settore spettacolo), che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo, da richiedere presentando un’istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:
- spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione.
CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO
Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);
spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1.7 al 31.21.2020.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 milione.
Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.
ESENZIONE IMU
È ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. I commi 3 e 4 dell’art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l’IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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